PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, di seguito denominato «Fondo», destinato a garantire l'adeguato contributo italiano al Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Art. 2.
(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).

      1. La dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro per l'anno 2006, in 130 milioni di euro per l'anno 2007 e in 200 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. A decorrere dall'anno 2009, la dotazione del Fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 130 milioni di euro per l'anno 2007 e a 200 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Relazione annuale).

      1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, che illustra anche le azioni intraprese nel corso dell'anno di riferimento per la lotta all'AIDS.